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Condizioni generali di contratto (AGB)

Versione: luglio 2026

Artyom Zemchenko · sviluppo ed esercizio di sistemi digitali per la gestione dei clienti (CRM, agenti di IA, canali di comunicazione). Fa fede esclusivamente la versione tedesca pubblicata su zemchenko.de/agb; questa traduzione è fornita a scopo di comprensione.

§ 1 Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali di contratto (AGB) si applicano a tutti i contratti tra Artyom Zemchenko (di seguito «il fornitore») e il committente aventi per oggetto l'ideazione, lo sviluppo, l'implementazione e l'esercizio di sistemi digitali su misura per la gestione dei clienti — in particolare l'introduzione e l'adattamento di CRM, l'integrazione e la configurazione di agenti di IA, il collegamento di canali di comunicazione — nonché le connesse prestazioni di consulenza e sviluppo.

Condizioni difformi del committente non entrano a far parte del contratto, salvo espresso consenso scritto del fornitore.

§ 2 Oggetto delle prestazioni

L'esatto oggetto delle prestazioni — compresa l'estensione di un eventuale esercizio continuativo (hosting, manutenzione, assistenza) — risulta dalla rispettiva offerta scritta o dalla conferma d'ordine. Modifiche o ampliamenti dell'oggetto delle prestazioni richiedono un accordo scritto e possono comportare un corrispondente adeguamento del compenso.

Il fornitore si riserva di avvalersi di terzi qualificati (subappaltatori) per l'esecuzione delle prestazioni.

§ 3 Offerte e conclusione del contratto

Le offerte del fornitore sono libere e non vincolanti. Il contratto si perfeziona solo con la conferma d'ordine scritta o con l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni.

Gli accordi verbali accessori richiedono conferma scritta per essere efficaci.

§ 4 Obblighi di collaborazione del committente

Il committente è tenuto a mettere a disposizione del fornitore, tempestivamente e in modo completo, tutti i documenti, le informazioni e gli accessi necessari all'esecuzione delle prestazioni — in particolare ai dati dei clienti esistenti, ai sistemi e ai canali di comunicazione da collegare.

I ritardi dovuti a insufficiente collaborazione del committente non gravano sul fornitore. Gli eventuali maggiori costi che ne derivano sono a carico del committente.

§ 5 Compenso e condizioni di pagamento

Il compenso risulta dall'offerta ovvero dalla conferma d'ordine; in caso di esercizio continuativo (ad esempio hosting, manutenzione, utilizzo dell'IA) può essere concordato un compenso ricorrente. Poiché il fornitore applica il regime dei piccoli imprenditori ai sensi del § 19 UStG, non viene esposta alcuna imposta sul valore aggiunto.

Le fatture sono pagabili senza detrazioni entro 14 giorni dalla data della fattura, salvo diverso termine concordato.

Per progetti con volume d'ordine superiore a 1.000 EUR il fornitore ha diritto di richiedere un acconto fino al 50 % al conferimento dell'incarico.

In caso di ritardo nel pagamento il fornitore ha diritto di applicare interessi di mora nella misura di legge.

§ 6 Diritto d'autore e diritti di utilizzo

Tutte le opere realizzate nell'ambito dell'incarico (testi, design, configurazioni, codice e sistemi sviluppati su misura) sono protette dal diritto d'autore e restano in un primo momento del fornitore.

Con il pagamento integrale del compenso concordato il fornitore concede al committente il diritto di utilizzo semplice e non trasferibile per la finalità contrattualmente convenuta, salvo espresso diverso accordo. I dati immessi dal committente stesso (fra cui i dati dei suoi clienti) restano in ogni caso di sua proprietà.

Il fornitore ha diritto di utilizzare i lavori realizzati per il committente a fini di referenza e nel proprio portfolio, purché non vi ostino accordi contrattuali di riservatezza e non vengano divulgati dati dei clienti del committente.

§ 7 Garanzia e responsabilità

Il fornitore esegue le proprie prestazioni con la diligenza dell'operatore commerciale accorto. Non può essere assunta alcuna garanzia di risultati determinati (in particolare aumenti di fatturato, di conversione o di efficienza mediante l'impiego di CRM o IA), poiché dipendono da numerosi fattori esterni.

La responsabilità del fornitore è limitata a dolo e colpa grave. La responsabilità per colpa lieve è esclusa nei limiti consentiti dalla legge, salvo in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali o di danni derivanti da lesione della vita, dell'integrità fisica o della salute.

Nell'importo la responsabilità è limitata al valore dell'incarico.

§ 8 Riservatezza

Entrambe le parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni riservate dell'altra parte ricevute nell'ambito della collaborazione — compresi i dati dei clienti del committente trattati tramite CRM e canali di comunicazione — e a non trasmetterle a terzi. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

§ 9 Recesso e disdetta

I contratti a esecuzione continuata (in particolare le prestazioni di esercizio e manutenzione) possono essere disdetti per iscritto da entrambe le parti con preavviso di 30 giorni a fine mese, salvo diverso accordo.

In caso di recesso motivato del committente dopo il conferimento dell'incarico, il fornitore ha diritto di fatturare le prestazioni eseguite fino al recesso. Possono inoltre maturare penali di annullamento secondo accordo separato.

Al termine del contratto il committente riceve su richiesta un export dei propri dati conservati nel sistema; successivamente i dati vengono cancellati secondo l'informativa sulla privacy vigente ovvero un accordo di cancellazione stipulato separatamente.

§ 10 Protezione dei dati e responsabile del trattamento

Per l'esecuzione delle prestazioni (in particolare esercizio del CRM e agenti di IA) il fornitore può trattare dati personali appartenenti al committente — ad esempio dati dei suoi clienti. Nella misura in cui il fornitore agisca in tal caso quale responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 28 DSGVO, le parti stipulano, prima dell'inizio del relativo trattamento, un separato accordo sul trattamento (AVV).

Il trattamento dei dati avviene su infrastruttura auto-ospitata in Germania (v. informativa sulla privacy). Il committente resta titolare del trattamento per i dati dei propri clienti; il fornitore li tratta esclusivamente su istruzione documentata del committente nell'ambito dell'incarico.

§ 11 Agenti di IA e AI Act dell'UE

Qualora nell'ambito della prestazione vengano configurati agenti di IA che interagiscono con i clienti del committente, il fornitore fornisce, nei limiti della configurazione commissionata, le consuete indicazioni di trasparenza ai sensi dell'Art. 50 del regolamento europeo sull'IA (regolamento (UE) 2024/1689), fra cui l'indicazione che si sta interagendo con un sistema di IA.

Dell'utilizzo lecito degli agenti di IA configurati nei confronti dei propri clienti — compreso il rispetto di ulteriori obblighi settoriali previsti dall'AI Act dell'UE — resta responsabile il committente, salvo espresso diverso accordo.

§ 12 Disposizioni finali

Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. Foro competente è, nei limiti consentiti dalla legge, la sede del fornitore.

Qualora singole disposizioni delle presenti AGB siano o divengano inefficaci, ciò non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni.

Modifiche e integrazioni delle presenti AGB richiedono la forma scritta.

Per domande sulle presenti AGB scriva a: hallo@zemchenko.de